The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

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    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   OVERVIEW OF PUBLIC LEGAL PERSONS AND PRIVATE IN CATHOLIC CANON LAW .

Authors:  LIVIU-MARIUS HAROSA.
 
       
         
  Abstract:  Il diritto nativo e proprio ai beni temporali è affermato solo per la Chiesa cattolica. Ai fini della Chiesa possono partecipare sia le persone giuridiche pubbliche sia le persone giuridiche private: ma la partecipazione formale ed esplicita è data solo alle persone giuridiche pubbliche. Risulta una certa gerarchia tra le persone giuridiche, che, per quanto attiene ai beni temporali, dà origine al fenomeno della concentricità degli enti ecclesiastici. Le persone giuridiche pubbliche e le persone giuridiche private, en speciale le associazioni sono una figura carrateristicà dell’diritto canonico. Le persone giuridiche di diritto canonico sono direttamente ordinate al bene pubblico della Chiesa, essendo sia universalità di beni, sia di persone, che esistono eo ipso in base alle disposizioni del diritto (vedere, per esempio, le diocesi o le parrocchie considerate nel diritto canonico comunità non associative), oppure con decreto speciale delle autorità competenti (enti religiosi, associazioni pubbliche, ecc). Questa categoria di persone hanno caratteristiche speciali in merito alla costituzione, alla fusione e alla divisione, certe mansioni potendo essere considerate obblighi propter rem. Per quanto riguarda le persone giuridiche private, la nostra presentazione fà riferimento specialmente alle associazioni, in merito alle quali il Codex Juris Canonici del 1983 riferisce differenze di visione rispetto al precedente codice pio-benedettino. Rispetto al Codex Juris Canonici del 1917, dove le disposizioni riguardanti le associazioni fà un’analisi comparativa, il vigente Codice sottolinea il tipo di rapporto che le persone giuridiche (specialmente le associazioni) hanno con l’autorità ecclesiastica. In base a questo criterio, le associazioni sono state divise in due grandi categorie, pìu precisamente le associazioni private e le associazioni pubbliche, ognuna con regime giuridico distinto. Per entrare un po’ nei dettagli, le associazioni pubbliche sono sempre costituite dall’autorità competente e non possono funzionare in base ad un contratto di società scrittura privata sottoscritta dai suoi membri; esse possono avere obbiettivi che in modo naturale portano all’ottenimento dello statuto di persona giuridica pubblica, come dal can. 301 § 1 CIC, che dispone che certe associazioni devono essere in modo obbligatorio costituite direttamente come persone giuridiche pubbliche visto che il loro oggetto sociale è la presentazione e l’insegnamento della dottrina cristiana (can. 313 CIC), la promozione del culto pubblico oppure attività riservate alle autorità ecclesiastiche; finalmente, tramite le loro azioni, queste comunità associative impegnano la Chiesa, ciò che spiega perchè l’autorità ecclesiastiche tende a mantenere un certo livello di controllo del modo in cui viene organizzata l’associazione, e perchè le autorità pubbliche sono in un certo modo diverse dalle autorità private. Un aspetto interessante si riferisce alle domande riguardanti le ipotesi diverse di costituzione di un’associazione privata dall’autorità ecclesiastica tramite atto unilaterale. Per quanto riguardano le associazioni private, dopo una presentazione e delibera della loro natura giuridica e del loro scopo speciale, lo studio accentua la natura giuridica nel diritto canonico delle associazioni private che di fatto non hanno acquisito personalità giuridica.  
         
     
         
         
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